IL TRIBUNALE DI TRENTO 
 
    Il Giudice Istruttore, dott.ssa Monica Attanasio, letti gli  atti
ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva che precede, ha
pronunciato la seguente  ordinanza,  con  ricorso  depositato  il  20
aprile 2012 la Tibaldo Rino Trasporti esponeva di operare nel settore
dell'autotrasporto di cose per conto terzi e che fra il febbraio 2009
ed il dicembre 2010 aveva  prestato  vari  servizi  di  trasporto  in
favore della Diatex S.p.A. in forza di contratto che, pur redatto  su
supporto  cartaceo,  non  poteva  considerarsi  stipulato  in   forma
scritta, ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo  n.  286/2005,
in quanto privo di data certa e dell'indicazione dei tempi massimi di
carico e scarico delle merci: poiche' il corrispettivo corrisposto da
Diatex era notevolmente inferiore a quello previsto dall'art. 83  bis
del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, e  successive
modificazioni, chiedeva, a mente  del  comma  9°  di  tale  articolo,
l'emissione  nei  confronti  della  Diatex  di   decreto   ingiuntivo
provvisoriamente  esecutivo  per  l'importo  di  € 34.067,42,   oltre
accessori. 
    Avverso il decreto ingiuntivo emesso il 24 aprile 2012, con  atto
di citazione notificato  in  data  18  luglio  2012  veniva  proposta
opposizione ex art. 645 c.p.c., con la quale la Diatex contrastava la
pretesa  della  controparte  sostenendo  l'erroneita',   sotto   vari
profili, dei conteggi posti  alla  base  della  domanda  monitoria  e
l'incompatibilita' della disciplina dettata dal citato  art.  83  bis
con la  normativa  comunitaria,  eccependo,  comunque,  l'intervenuta
prescrizione del diritto azionato dalla Tiboldi; in corso di causa la
Diatex prospettava inoltre questione di legittimita'  costituzionale,
per violazione dell'art. 3  Cost.,  dell'art.  83  bis  del  d.l.  n.
112/2008. 
    Il decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286,  nel  dare
attuazione alla delega conferita al Governo con la legge  n.  32  del
2005 (recante "Delega al  Governo  per  il  riassetto  normativo  del
settore dell'autotrasporto di persone e cose"),  abrogo'  il  sistema
delle tariffe obbligatorie a forcella, gia' previsto  dalla  legge  6
giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni (art.  3),  stabilendo
conseguentemente che, "A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla
data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli 6,  11
e 12, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci  su  strada
sono  determinati  dalla  libera  contrattazione  delle   parti   che
stipulano il contralto di trasporto" (art. 4). A sua volta, l'art. 6,
col dichiarato intento di favorire la correttezza  e  la  trasparenza
dei  rapporti  fra  i  contraenti,  stabili'  che  "Il  contratto  di
trasporto di merci su  strada  e'  stipulato,  di  regola,  in  forma
scritta",  indicando  una  serie  di  elementi  che  i  contratti  di
trasporto stipulati per iscritto devono necessariamente contenere, ed
equiparando al  contratto  non  stipulato  in  forma  scritta  quello
mancante anche di uno soltanto di tali elementi. 
    Malgrado  tale  previsione,  la  forma  scritta  non  era   pero'
prescritta ne' ad substantiam ne ad probationem, e  la  sua  adozione
veniva incentivata in via indiretta, imponendo, in caso di  contratto
stipulato non in forma scritta, alcuni oneri aggiuntivi a carico  del
committente ovvero del vettore, la cui  inosservanza  comportava  una
responsabilita' solidale per l'ipotesi di violazione  di  determinate
norme del codice della strada, ovvero l'applicazione  della  sanzione
amministrativa pecuniaria prevista  dall'art.  26,  comma  2°,  della
legge n. 298/74 (cfr. i commi 4° e 5° dell'art. 7). 
    Se  dunque,  in  base  alla  disciplina   dettata   dal   decreto
legislativo n. 286/2005 la presenza o assenza di  forma  scritta  non
incideva sulla determinazione  del  corrispettivo  della  prestazione
resa dal vettore, in entrambi i casi rimessa alla libera negoziazione
delle parti, ne' sul termine di  prescrizione  applicabile,  che  per
entrambe le ipotesi era  quello  previsto  dall'art.  2951  c.c.,  il
quadro muta con l'entrata in vigore del d.l. 25 giugno 2008, n.  112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    L'art. 83 bis di tale decreto recita, infatti: 
      "1. L'Osservatorio sulle  attivita'  di  autotrasporto  di  cui
all'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005,  n.  286,  sulla
base  di  un'adeguata  indagine  a  campione  e  tenuto  conto  delle
rilevazioni effettuate dal Ministero  dello  sviluppo  economico  sul
prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina  mensilmente  il
costo  medio  del  carburante  per  chilometro  di  percorrenza,  con
riferimento  alle  diverse  tipologie  di  veicoli,  e  la   relativa
incidenza; 
      2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento  alle  tipologie  di
veicoli, determina il quindicesimo giorno dei mesi  di  giugno  e  di
dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi  di  esercizio
dell'impresa di autotrasporto per conto di  terzi  rappresentata  dai
costi del carburante; 
      3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11  del  presente  articolo
sono  volte  a  disciplinare  i   meccanismi   di   adeguamento   dei
corrispettivi  dovuti  dal  mittente  per  i  costi  del   carburante
sostenute dal vettore e sono sottoposti a verifica,  con  riferimento
all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della  loro  entrata
in vigore; 
      4. Qualora il contratto di trasporto  sia  stipulato  in  forma
scritta, ai sensi dell'art. 6 del  decreto  legislativo  21  novembre
2005, n. 286, lo stesso  contratto,  ovvero  la  fattura  emessa  dal
vettore per le prestazioni ivi  previste,  evidenzia,  ai  soli  lini
civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo  dovuto  dal
mittente,  corrispondente  al  costo  del  carburante  sostenuto  dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo
deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo  chilometrico
determinato ai sensi del  comma  1,  nel  mese  precedente  a  quello
dell'esecuzione  del  trasporto,  moltiplicato  per  il  numero   dei
chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel  contratto  o
nella fattura; 
    5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto  prestazioni  di
trasporto da effettuare in  un  arco  temporale  eccedente  i  trenta
giorni, la  parte  del  corrispettivo  corrispondente  al  costo  del
carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione  delle  prestazioni
contrattuali, cosi' come  gia'  individuata  nel  contratto  o  nelle
fatture  emesse  con  riferimento  alle  prestazioni  effettuate  dal
vettore nel primo mese di vigenza dello  stesso,  e'  adeguata  sulla
base  delle  variazioni  intervenute  nel  prezzo  del   gasolio   da
autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni
superino del 2 per cento il valore preso  a  riferimento  al  momento
della sottoscrizione del contratto stesso o  dell'ultimo  adeguamento
effettuato; 
      6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia
stipulato  in  forma  scritta,  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa  dal  vettore
evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi,  la  parte  del
corrispettivo  dovuto  dal  mittente,  corrispondente  al  costo  del
carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione  delle  prestazioni
contrattuali.   Tale   importo   deve   corrispondere   al   prodotto
dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe  cui
appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma
1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il
numero di chilometri corrispondenti alla prestazione  indicata  nella
fattura; 
    7. La parte del  corrispettivo  dovuto  al  vettore,  diversa  da
quella di cui al comma 6,  deve  corrispondere  ad  una  quota  dello
stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a
,fronte  del  costo  del  carburante,  sia  almeno  pari   a   quella
identificata come  corrispondente  a  costi  diversi  dai  costi  del
carburante nel provvedimento di cui al comma 2; 
      8. Laddove  la  parte  del  corrispettivo  dovuto  al  vettore,
diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in  un  importo
inferiore a quello indicato al comma 7. Il vettore puo'  chiedere  al
mittente al pagamento della differenza. 
    Qualora il contratto di trasporto di  merci  su  strada  non  sia
stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore  si  prescrive
decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di
trasporto. Qualora il  contratto  sia  stipulato  in  forma  scritta,
l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'art.  2951
del codice civile. 
    9. Se il committente non provvede al pagamento entro  i  quindici
giorni successivi, il  vettore  puo'  proporre,  entro  i  successivi
quindici giorni,  a  pena  di  decadenza,  domanda  d'ingiunzione  di
pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi  dell'art.
638 del codice di  procedura  civile,  producendo  la  documentazione
relativa alla propria iscrizione all'Albo degli autotrasportatori  di
cose per conto  di  terzi,  la  carte  di  circolazione  del  veicolo
utilizzato  per  l'esecuzione  del  trasporto,  la  fattura   per   i
corrispettivi   inerenti   alla   prestazione   di   trasporto,    la
documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo  indicato
ed i calcoli con  cui  viene  determinato  l'ulteriore  corrispettivo
dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la
regolarita'  della  documentazione  e  la  correttezza  dei   calcoli
prodotti, ingiunge al committente, con  decreto  motivato,  ai  sensi
dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo
dovuto  al  vettore  senza   dilazione,   autorizzando   l'esecuzione
provvisoria  del  decreto  ai  sensi  dell'art.  642  del  codice  di
procedura civile e fissando il termine entro cui  puo'  essere  fatta
opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro  IV,  titolo
I, capo I, del medesimo codice". 
    Tale articolo ha subito successive modifiche, in  particolare  ad
opera del d.l. n. 5/2009, convertito con legge  n.  33/2009  (che  ha
abrogato l'ultimo periodo del comma 4° e demandato al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti la definizione degli indici del  costo
del carburante per chilometro e delle  relative  quote  di  incidenza
fino a quando  non  sarebbero  state  disponibili  le  determinazioni
dell'Osservatorio), e dei d.l. n. 103/2010 e n. 138/2011,  convertiti
con modificazioni, rispettivamente, nella legge n. 127/2010  e  nella
legge n. 148/2011, che hanno attenuato la distinzione  tra  contratti
stipulati  in  forma  scritta  e  contratti  verbali  -  o  ad   essi
equiparati, prevedendo, per tutti, la possibilita' di incidere  sulla
determinazione delle tariffe di autotrasporto. 
    Nella  specie,  pero',  in  cui  si  discute  di  prestazioni  di
trasporto rese fra il 2009 ed il 2010,  viene  in  considerazione  la
disciplina dettata dal testo dell'art. 83 bis in vigore  fino  all'11
agosto 2010, in base alla quale la presenza o assenza di un contratto
stipulato  in  forma  scritta  comporta  notevoli  differenze.   Esse
riguardano: 
      il termine di prescrizione applicabile al diritto  del  vettore
al  pagamento  delle  proprie  spettanze,   fissato   in   un   anno,
conformemente alla  previsione  dell'art.  2951  c.c.,  nel  caso  di
contratto di trasporto stipulato in forma scritta, ed in cinque  anni
in quello di contratto non stipulato in forma scritta; 
      la determinazione del corrispettivo della prestazione resa  dal
vettore, demandata all'autonomia  negoziale  delle  parti,  salvo  il
meccanismo di adeguamento previsto dal comma 5°, in caso di contratto
stipulato per iscritto, e  di  fonte  interamente  eteronegoziale  in
quello di contratto verbale. 
    Questa diversita' della disciplina applicabile  ai  contratti  di
trasporto non stipulati per iscritto, rispetto a  quella  applicabile
ai contratti che invece lo sono,  si  presenta  irragionevole  e  non
appare,  invero,  trovare  valida   giustificazione   nella   diversa
modalita' di conclusione del contratto. 
    Cosi', per quel che riguarda la  prescrizione,  e'  vero  che  la
determinazione del corrispettivo spettante al vettore  richiede,  nel
caso di contratto  non  stipulato  per  iscritto,  la  necessita'  di
compiere calcoli che possono  essere  laboriosi,  e  per  questa  via
incidere, ritardandola, sull'acquisizione della consapevolezza  circa
l'an ed il quantum del diritto al pagamento del  corrispettivo;  cio'
pero' non giustifica una  differenza  di  ben  quattro  anni  fra  il
termine di  prescrizione  applicabile  in  questa  ipotesi  e  quello
applicabile in caso di contratto stipulato per iscritto,  tanto  piu'
in quanto analoga necessita' puo' presentarsi anche in questo secondo
caso, in relazione al meccanismo di adeguamento previsto dal t  comma
5°, dell'art. 83 bis. 
    La  diversita'  di  disciplina  fra  contratti  stipulati  e  non
stipulati per iscritto si presenta ancor meno giustificata  per  quel
che concerne la determinazione del  corrispettivo  della  prestazione
resa dal vettore. 
    L'eterointegrazione  dei  contratti   costituisce,   come   noto,
un'eccezione al principio della  libera  esplicazione  dell'autonomia
negoziale, che rinviene il suo fondamento e la sua giustificazione in
esigenze di tutela o di una delle parti  del  contratto,  in  ragione
della posizione di debolezza in cui essa viene a trovarsi nell'ambito
di determinati rapporti, ovvero di interessi pubblici. 
    Nel caso di specie, pero', sia che si voglia ravvisare la ragione
giustificatrice dell'intervento  autoritativo  nella  prima  di  tali
esigenze, sia che la si voglia invece  ravvisare  nella  seconda,  la
disparita' della disciplina dettata per contratti  di  trasporto  non
stipulati per iscritto rispetto a  quelli  che  lo  sono  appare,  in
entrambe le ipotesi, priva di ragionevolezza. Ed invero, ove si fosse
inteso tutelare il vettore, sul presupposto che si tratta della parte
debole  del  rapporto,  assicurandogli  un  corrispettivo  delle  sue
prestazioni  di  importo  non  inferiore  ai   costi   di   esercizio
dell'impresa di trasporto, questa esigenza  di  tutela  non  verrebbe
meno per il semplice fatto che il contratto e'  stato  stipulato  per
iscritto. Ove, invece, l'intento del legislatore fosse  stato  quello
di  perseguire  la  tutela  di  un  interesse   sovraindividuale,   e
segnatamente di quello alla sicurezza dei trasporti su strada -  come
l'ulteriore  sviluppo  della  legislazione  della  materia  induce  a
ritenere - quella disparita' si presenta ugualmente,  ed  anzi  ancor
piu' ingiustificata:  se,  infatti,  la  ratio  della  determinazione
autoritativa del corrispettivo della  prestazione  resa  dal  vettore
viene individuata nell'intento  di  scongiurare  il  rischio  che  il
vettore, onde rendere la propria attivita' remunerativa ed  al  tempo
stesso competitiva, pratichi prezzi bassi, al  contempo  riducendo  i
costi  di  manutenzione  dei  mezzi  e/o  quelli  della   manodopera,
trascurando l'osservanza delle norme sui tempi di riposo e  di  guida
dei conducenti  dei  mezzi,  allora  e'  agevole  rilevare  che  quel
rischio,   e   la   conseguente   esigenza   di   tutela,    sussiste
indipendentemente dalla forma - scritta ovvero verbale - con  cui  il
contratto di trasporto e' stato stipulato; cio' a  prescindere  dalla
questione   -   oggetto   di   altra   questione   di    legittimita'
costituzionale, sollevata dal Tribunale di Lucca, pendente innanzi  a
codesta Corte -  riguardante  l'idoneita'  del  mezzo  adoperato  dal
legislatore a conseguire il fine perseguito. 
    La diversita' di disciplina fra contratti di trasporto  stipulati
e non stipulati in forma scritta, in relazione ad entrambi i  profili
sopra evidenziati, appare,  inoltre,  viepiu'  irragionevole  ove  si
consideri che l'art. 6 del decreto legislativo n.  286/2005  equipara
ai contratti non stipulati per iscritto quelli  che,  pur  rivestendo
forma  scritta,  risultino  privi  anche  di   una   soltanto   delle
indicazioni che,  in  base  allo  stesso  art.  6,  il  contratto  di
trasporto deve necessariamente contenere (id est il nome del  vettore
e del committente e, se diverso, quello del caricatore; il numero  di
iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori  di
cose per conto terzi; la tipologia e quantita'  della  merce  oggetto
del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute  nella  carta
di  circolazione  dei  veicoli  adibiti  al  trasporto   stesso;   il
corrispettivo del servizio di trasporto e le modalita' di  pagamento;
i luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore  e  di
riconsegna al destinatario; i  tempi  massimi  per  il  carico  e  lo
scarico  della  merce  trasportata):  l'assenza  nel   contratto   di
trasporto di tali indicazioni, o della maggior parte di esse,  appare
del tutto priva di rilievo ai  fini  dell'esercizio  dell'azione  del
vettore di pagamento del corrispettivo (lo e' in  particolare  quella
mancante nel caso di specie, e cioe' l'indicazione dei tempi  massimi
di carico  e  scarico  delle  merci),  e  non  giustifica  quindi  la
previsione di un diverso e' piu' lungo termine di  prescrizione,  ne'
e'  dato  comprendere  la  ragione  del  collegamento  istituito  dal
legislatore fra l'assenza di una o piu' delle predette indicazioni  e
la determinazione autoritativa del corrispettivo della prestazione di
trasporto. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83 bis  del
d.l. n. 112/2008, per violazione dell'art. 3  Cost.,  e'  dunque  non
manifestamente infondata; essa e' inoltre rilevante,  giacche'  nella
presente causa si discute (anche) di prestazioni di trasporto rese in
periodo compreso fra il 2009 ed il 12 agosto 2010 - data  di  entrata
in vigore delle modifiche introdotte dal d.l. n. 103/2010, convertito
con modificazioni nella legge n. 127/2010 - ed in quanto nel proporre
opposizione ex art. 645 c.p.c. la  Diatex  S.p.A.  ha  eccepito,  fra
l'altro, la prescrizione  del  diritto  azionato  dalla  controparte;
infine, le disposizioni  della  cui  legittimita'  costituzionale  si
dubita sono di chiaro  ed  univoco  significato,  non  consentendo  a
questo Giudice di operare interpretazioni diverse da  quella  da  cui
origina la questione di incostituzionalita'.